La normativa che regola il funzionamento dei fondi pensione attribuisce ampia autonomia decisionale all’aderente in quanto può designare uno o più beneficiari a sua scelta. Nel caso in cui non provveda a designare beneficiari la posizione non rimane comunque acquisita dal fondo ma può essere riscatta dagli eredi. Per i dipendenti pubblici iscritti a fondi pensione a loro dedicati, si applicano norme differenti, che individuano puntualmente i soggetti legittimati a riscattare il capitale dell’aderente deceduto. In particolare, tali soggetti sono: il coniuge o, in sua assenza, i figli. In assenza di coniuge e figli possono riscattare il capitale i genitori se fiscalmente a carico dell’aderente deceduto. Nel caso in cui l’aderente non sia sposato (o unito civilmente), non abbia né figli né genitori viventi o a suo carico, il capitale può essere destinato in via residuale a uno o più beneficiari designati dall’aderente stesso.
Sono iscritto a un fondo pensione, posso decidere a chi lasciarlo in caso di mio decesso?