2.4 Cosa si intende per recupero o ristrutturazione della prima casa di abitazione ai fini del Mutuo Risparmio Casa?

Per recupero o ristrutturazione ai fini del Mutuo Risparmio Casa si intendono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio come definiti dallโ€™art. 62, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 che riguardino la prima casa di abitazione di proprietร  del richiedente. In particolare, lโ€™anzidetto art. 62 definisce i seguenti interventi di recupero:

  1. interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchรฉ per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unitร  immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unitร  immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unitร  immobiliari nonchรฉ del carico urbanistico, purchรฉ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalitร  mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni dโ€™uso, purchรฉ con tali elementi compatibili, nonchรฉ conformi a quelle previste dalla pianificazione comunale. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, nonchรฉ l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 4. interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dellโ€™edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonchรฉ gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Nei casi di recupero per i quali non sia prevista una comunicazione di inizio e di fine lavori allโ€™autoritร  competente comprensive di dichiarazione del tecnico incaricato non รจ possibile accedere ad un Mutuo Risparmio Casa. Il risanamento delle parti comuni (come per esempio: tetto, giro scale, facciate ecc.) puรฒ essere finanziato con il Mutuo Risparmio Casa solo in concomitanza con il risanamento dellโ€™alloggio.