A chi è rivolto
L’adesione automatica a una forma di previdenza complementare si applica ai dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) successiva al 1° luglio 2026 e ai lavoratori che hanno già optato per il versamento del TFR alla previdenza complementare in precedenti rapporti di lavoro e non hanno riscattato interamente il proprio fondo pensione.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 rimane applicata la previgente disciplina delle adesioni tacite. Per maggiori informazioni consulta la
Guida dedicata.
Come funziona
I lavoratori del settore privato assunti dopo il 1° luglio 2026, che entro 60 giorni dalla data di assunzione non abbiano espresso volontà circa la destinazione del TFR maturando, verranno iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare.
L’adesione opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi, la forma pensionistica residuale è il Fondo Cometa.
| Dal 1° luglio 2026 |
| Lavoratore dipendente del settore privato |
Cosa succede |
| Assunto per la prima volta |
Scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo diversa scelta entro 60 gg |
| Nuovo rapporto di lavoro, lavoratore già iscritto alla previdenza complementare con versamento del TFR |
Il TFR non può essere lasciato in azienda/INPS.
Se il lavoratore non sceglie un fondo pensione entro 60 gg, si attiva la procedura di adesione automatica verso la forma pensionistica prevista dal contratto collettivo/accordo aziendale |
| Nuovo rapporto di lavoro, lavoratore non iscritto alla previdenza complementare (anche a seguito di riscatto totale del fondo pensione) |
Il TFR resta in azienda/INPS salvo esplicita scelta diversa. |
Come fare
La procedura di adesione automatica prevede che il datore di lavoro assicuri adeguate e complete informazioni al suo dipendente, fin dall’assunzione.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:
- fornire al lavoratore un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione prevista, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;
- acquisire apposita dichiarazione attestante che il lavoratore, alla data di assunzione risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con indicazione dell’eventuale quota di TFR precedentemente destinata alla previdenza complementare.
L’adesione automatica si attiva decorsi 60 giorni dall’assunzione, in assenza di decisione differente del lavoratore.
La contribuzione avviene tramite il datore di lavoro e decorre dalla data di assunzione, cui verrà fatta coincidere anche la data di adesione alla forma pensionistica complementare.
L’adesione automatica prevede il versamento al fondo pensione del TFR, della contribuzione a carico del datore di lavoro e della quota a carico del lavoratore, nella misura definita dall’accordo aziendale o contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale (per il 2026 l’assegno sociale annuo è pari a 7.101,12 euro).
L’adesione automatica non opera se il contratto di assunzione è inferiore a 60 giorni o si interrompe prima dei 60 giorni.
Se l’accordo/contratto collettivo di riferimento prevede che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare il TFR dal giorno dell’assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi solo una volta terminato il periodo di prova.
Quanto costa
Alle adesioni automatiche si applicano i medesimi costi previsti dalla forma pensionistica per le adesioni volontarie.
Gestione finanziaria
La posizione aperta a seguito di adesione automatica verrà destinata a una tipologia di gestione finanziaria detta life-cycle, che attua la graduale riduzione dell’esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, all’approssimarsi dell’età pensionabile.
Il percorso life-cycle prevede che la forma pensionistica invii una comunicazione informativa all’aderente, all’approssimarsi di ogni variazione automatica del comparto di investimento.