Cos'è
La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei figli o di minori affidati a tempo pieno. Il contributo spetta fino al terzo anno di vita del bambino o fino a tre anni dalla data di adozione, nel caso di attività lavorativa dipendente part time fino al 70% nel settore privato, il contributo spetta fino al quinto anno del bambino o fino ai cinque anni dalla data di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano per tutta la durata dell’affidamento stesso e fino alla maggiore età del bambino. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare ed è cumulabile con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Erogatori
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
A chi è rivolto
Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:
- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell’INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti);
Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:
- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.
Il contributo spetta inoltre a coloro che già al momento della presentazione della domanda sono iscritti a un fondo pensione complementare inserito nell’Albo COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione d. lgs. 252/2005)
Il contributo non spetta:
- Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Ai titolari di pensione diretta;
- Alle persone iscritte all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e s.m.;
- Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.
Come fare
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.
Cosa si ottiene
Importi annui massimi erogabili in base all’attività svolta dalla persona richiedente:
- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa: 9.000,00 €;
- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da dipendenti part time fino al 70%: 4.500,00 €;
- Rimborso di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da lavoratori autonomi o liberi professionisti: 4.000,00 €;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%): 4.000,00 €;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70%: 2.000,00 €;
Per ogni bambino assistito l’importo complessivo spettante entro i limiti di età previsti, per i rimborsi di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale e per il contributo al fondo pensione, non può superare gli 8.000 euro. Il massimale complessivo per bambino assistito aumenta a 18.000 euro per i rimborsi di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale.
Il contributo regionale non può essere richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno successivo a quello contributivo.
Quanto costa
Marca da bollo del valore di 16,00 € da apporre sulla stampa della domanda.
Procedure collegate all'esito
Il contributo regionale nel caso di versamento di contributi volontari, o, nel caso di versamento di contributi obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
Il contributo a sostegno della previdenza complementare viene versato da parte di ASSE, per il tramite di Pensplan Centrum S.p.A., direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, fatto salvo il predetto requisito del versamento contributivo minimo (500 €).
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Accedi al servizio
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.
Patronati/CAAF (Provincia di Bolzano)