Domande frequenti: Beneficiari in caso di premorienza

Durante la fase di versamento alla previdenza complementare, cioè prima della pensione, quanto hai accumulato fino al giorno del decesso nel fondo pensione viene riscattato da uno o più beneficiari (persona fisica o giuridica) che hai indicato nel momento in cui hai aderito al fondo oppure in un momento successivo. In caso tu non abbia designato alcun beneficiario, tutto il montante viene liquidato ai tuoi eredi.

Nulla, quindi, va perduto.

Al momento della richiesta di prestazione pensionistica in rendita potrai invece decidere cosa succede al momento del tuo decesso.

Se scegli la rendita vitalizia, ad esempio, in caso di decesso la tua pensione non sarà percepita da nessun altro. Se invece vuoi che al momento del tuo decesso la rendita continui a essere percepita dalla persona che tu hai indicato come beneficiario (per esempio il coniuge), puoi optare per una rendita reversibile.

I fondi pensione possono poi prevedere altre tipologie di rendite quali la rendita certa per un determinato numero di anni e successivamente vitalizia o la rendita con restituzione dell’eventuale montante residuo ai beneficiari al momento del decesso.

Una volta raggiunto il pensionamento, qualora l’aderente optasse per la percezione di una rendita pensionistica complementare avrà l’opportunità di valutare come assicurare al meglio l’erogazione della rendita in caso di suo decesso, scegliendo tra le varie opzioni rese disponibili dal proprio fondo pensione. Le tipologie di rendita che consentono di tutelare i superstiti sono: la rendita reversibile, la rendita certa per un numero prestabilito di anni, e la rendita con restituzione del capitale residuo a uno o più beneficiari.

Il riscatto da parte degli eredi o beneficiari è assoggettato alla tassazione più favorevole prevista dalla normativa di settore, con un’imposta sostitutiva del 15% che si riduce fino al 9% sulla base del periodo di permanenza nel fondo pensione. È utile ricordare che non tutto il capitale viene assoggettato a tassazione ma solo la parte di contributi versati, sono dunque esclusi i rendimenti maturati dal fondo pensione. Per i dipendenti pubblici la tassazione di favore è stata introdotta solo dal 1° gennaio 2018, sui capitali maturati prima di tale data si applica la tassazione separata, analogamente al trattamento di fine rapporto. Ricordiamo, infine, che sulle somme riscattate dagli eredi è esclusa l’applicazione dell’imposta di successione.

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