Cos'è
La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli o minori affidati, dal terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a, o, in caso di adozione, entro i 3 anni dalla data del provvedimento. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.
Erogatori
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
A chi è rivolto
Possono presentare la domanda:
- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e);
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria;
- i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome;
- i liberi professionisti e le libere professioniste;
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;
- i collaboratori/trici domestici/che.
Il contributo spetta inoltre a coloro che già al momento della presentazione della domanda sono iscritti a un fondo pensione complementare inserito nell’Albo COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione. D.lgs. 252/2005)
Come fare
La domanda può essere presentata:
- all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa – APAPI mediante posta elettronica certificata all’indirizzo apapi@pec.provincia.tn.it
- ai Patronati di assistenza.
allegando la seguente documentazione:
- quietanze versamenti previdenziali e/o estratti contributivi;
- documento d’identità valido;
- eventuale documentazione comprovante i requisiti di accesso.
Cosa si ottiene
L’importo del contributo è calcolato, proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura e all’educazione dei figli coperti dai versamenti previdenziali (nel limite dei versamenti previdenziali effettuati):
- fino a 9.000,00 euro rapportati all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all’anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all’anno a sostegno della previdenza complementare,
Il contributo per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale spetta dal compimento del terzo mese entro il 5° anno di vita del bambino/a. L’importo del contributo è calcolato:
- fino a 4.500,00 euro rapportati all’anno per la prosecuzione volontaria all’INPS;
- fino a 2.000,00 euro rapportati all’anno in caso di sostegno della previdenza complementare,
proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.
La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Tempi e scadenze
Le domande devono essere presentate:
- entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare;
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari/obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;
- entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale.
Quanto costa
Marca da bollo del valore di 16,00 € da apporre sulla stampa della domanda.
Procedure collegate all'esito
Il contributo regionale nel caso di versamento di contributi volontari, o, nel caso di versamento di contributi obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
In caso di contributo a sostegno della previdenza complementare l’importo spettante viene versato da parte di APAPI, per il tramite di Pensplan Centrum S.p.A., direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, fatto salvo il predetto requisito del versamento contributivo minimo (500 €).
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Accedi al servizio
La domanda può essere presentata:
- all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa – APAPI mediante posta elettronica certificata all’indirizzo apapi@pec.provincia.tn.it
- ai Patronati di assistenza.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
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