Cos'è
Si tratta di un contributo sugli oneri previdenziali volontari/obbligatori sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali obbligatori e/o volontari a Inps/Enti previdenziali e/o ai Fondi di previdenza complementare per i periodi dedicati all’assistenza domiciliare e alla cura dei propri familiari e/o affini non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento o altra prestazione equivalente entro 4° grado e/o 3° grado di parentela.
Erogatori
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
A chi è rivolto
La prestazione spetta a:
- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti);
- i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria;
- i lavoratori/trici autonomi/e;
- i liberi/e professionisti/e;
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;
- i collaboratori/trici domestici/che.
Il contributo spetta inoltre a coloro che già al momento della presentazione della domanda sono iscritti a un fondo pensione complementare inserito nell’Albo COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione – d.lgs. 252/2005).
Come fare
Cosa serve
Requisiti del richiedente
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
- Non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005);
- Non aver raggiunto il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia;
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l’interessato/a deve aver effettuato, sulla sua posizione previdenziale presso il fondo pensione, versamenti contributivi a proprio carico per un importo pari complessivamente ad almeno 500,00 €.
Requisiti del famigliare assistito
- Per famigliare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l’affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.
- La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell’indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.
Cosa si ottiene
Il contributo per la copertura previdenziale di periodi dedicati all’assistenza di famigliari non autosufficienti è concesso:
- fino a 4.000,00 euro all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale. Il contributo è elevabile fino a 9.000,00 euro qualora l’assistenza sia rivolta a figli o minori affidati (conviventi con il richiedente e risultanti dalla certificazione anagrafica dello stesso) di età inferiore ai cinque anni, purché non iscritti a strutture educative e centri diurni per disabili;
- fino a 4.000,00 euro all’anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro all’anno a sostegno della previdenza complementare.
Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati all’assistenza del famigliare non autosufficiente e coperti dal versamento previdenziale.
Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.
Nel caso di lavoratori a tempo parziale, il contributo a sostegno dei versamenti volontari e della pensione complementare è ridotto della metà (importo massimo 2.000,00 euro) e viene calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.
Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.
I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Tempi e scadenze
Le domande devono essere presentate:
- entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare;
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e/o obbligatori.
Quanto costa
Marca da bollo del valore di 16,00 € da apporre sulla stampa della domanda.
Procedure collegate all'esito
Il contributo regionale nel caso di versamento di contributi volontari, o, nel caso di versamento di contributi obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
In caso di contributo a sostegno della previdenza complementare l’importo spettante viene versato da parte di APAPI, per il tramite di Pensplan Centrum S.p.A., direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, fatto salvo il predetto requisito del versamento contributivo minimo (500 €).
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Accedi al servizio
La domanda può essere presentata:
- all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa – APAPI mediante posta elettronica certificata all’indirizzo apapi@pec.provincia.tn.it;
- ai Patronati di assistenza convenzionati con APAPI.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
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