Sostegno previdenza complementare coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Provincia autonoma di Trento)
Sostegno alla previdenza complementare per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella Provincia autonoma di Trento
A chi è rivolto
La prestazione spetta a:
- coltivatori diretti;
- mezzadri;
- coloni;
- loro familiari coadiuvanti iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell’INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti dalla Provincia autonoma. Per azienda zootecnica si intende l’azienda agricola con allevamento di bovini, suini, ovini, caprini o equini con un quantitativo minimo di bestiame pari a 2,5 UBA come risultante dall’ultimo fascicolo aziendale convalidato nell’anno di riferimento della prestazione (l’anno cui si riferiscono i versamenti alla previdenza complementare).
Come fare
La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.
Cosa serve
- Versamento a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP) di una somma pari almeno a 500 €
- Azienda operante in condizioni particolarmente sfavorite, ovvero ubicata:
- nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 del “Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013”
- a un’altitudine superiore ai 900 metri s.l.m.
- nel caso di aziende ubicate parzialmente in zone non svantaggiate, sono considerate operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate prevalentemente nelle zone di cui alle precedenti
Cosa si ottiene
La prestazione è pari a 500 € all’anno e spetta per un massimo di dieci anni.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello a cui la stessa si riferisce.
Procedure collegate all'esito
L’importo riconosciuto viene versato da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto il richiedente.
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Accedi al servizio
La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.
Unità organizzativa responsabile
Pagina aggiornata il 06/12/2024, 12:25