Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare dei nuovi nati

Servizio non attivo

Il servizio verrร  attivato nel mese di novembre 2025


Prestazione finalizzata allโ€™iscrizione dei nuovi nati a una forma di previdenza complementare

Cos'รจ

In occasione della nascita di ogni bambino (in seguito anche minore) la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Sรผdtirol (in seguito anche Regione) eroga un contributo finalizzato allโ€™iscrizione del bambino stesso a una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e s.m. e al sostegno della relativa contribuzione. Il contributo spetta altresรฌ ai minori adottati o affidati con riferimento alla data del provvedimento di adozione o di affidamento. Il contributo spetta, ad ogni modo, fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di etร .

Il contributo non รจ vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.

Erogatori
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sรผdtirol

A chi รจ rivolto

Il contributo รจ rivolto ai bambini nati, adottati o affidati dal 1ยฐ gennaio 2025, in possesso di determinati requisiti.

In via transitoria, fermo restando il possesso dei predetti requisiti, il contributo spetta anche a coloro che alla data del 1ยฐ gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento, con conseguente apertura alla possibilitร , per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di accedere al contributo.
Il contributo spetta, anche in questo caso, fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di etร .

Come fare

Il contributo viene concesso previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilitร  genitoriale sul minore, ovvero:

  • da uno dei genitori biologici o adottivi;
  • da uno dei soggetti affidatari del/della minore;
  • dal tutore del minore.

attraverso la compilazione dellโ€™apposito modulo:

Cosa serve

Il contributo viene erogato in presenza delle seguenti condizioni e requisiti:

  1. il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della Regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
  2. il minore deve essere residente alla nascita in Regione o acquisire la residenza in Regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della Regione per il periodo annuale di riferimento del contributo (tale requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi);
  3. al momento della presentazione della domanda, deve essere giร  stata attivata lโ€™adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m.

Cosa si ottiene

Il contributo ammonta a 300 โ‚ฌ nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento e a 200 โ‚ฌ annui nei successivi 4 anni.

Lโ€™importo annuale pari a 200 โ‚ฌ, spettante per gli anni successivi al primo, รจ erogato a condizione che nellโ€™anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari ad almeno 100 โ‚ฌ.
Anche per le domande relative alla fase transitoria, l’ammontare del contributo รจ pari, per il primo anno o per l’unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a 300 โ‚ฌ.
L’importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi รจ pari a 200 โ‚ฌ ed รจ erogato a condizione che nell’anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno a 100 โ‚ฌ.

Tempi e scadenze

Il contributo, suddiviso in piรน annualitร , spetta previa presentazione di un’unica domanda, da presentarsi entro il secondo anno di vita del bambino o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.
Invece, tutte le domande relative alla fase transitoria, indipendentemente dallโ€™anno di nascita, adozione o affidamento del bambino, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.

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Gen
Fase transitoria

In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, il contributo spetta anche a coloro che alla data del 1ยฐ gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di (con conseguente apertura alla possibilitร , per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, di accedere al contributo). Il contributo spetta, ad ogni modo, fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di etร . In tale caso, l'ammontare del contributo รจ pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a 300 โ‚ฌ. L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi รจ pari a 200 โ‚ฌ ed รจ erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno a 100 โ‚ฌ. Per la gestione della fase transitoria valgono le stesse disposizioni, in quanto compatibili, previste per il contributo destinato ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025, fatto salvo per il termine entro il quale va presentata la domanda.

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Termini fase transitoria

Tutte le domande relative alla fase transitoria, indipendentemente dallโ€™anno di nascita, adozione o affidamento del/della bambino/a, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.

Procedure collegate all'esito

Lโ€™importo riconosciuto viene versato da Pensplan Centrum S.p.A. direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto il minore.

Accedi al servizio

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Pagina aggiornata il 17/10/2025, 13:18

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