Descrizione
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce importanti novità nel sistema della previdenza complementare, con cambiamenti concreti per lavoratrici e lavoratori e nuove regole per le imprese. Dall’aumento delle agevolazioni fiscali all’iscrizione automatica nella previdenza complementare, fino a una maggiore flessibilità nelle prestazioni: ecco una panoramica chiara e sintetica delle principali misure.
1. Maggiori vantaggi fiscali per la previdenza complementare
A partire dall’anno fiscale 2026, il limite massimo annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 € a 5.300 €.
Una novità particolarmente interessante riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. In tal caso la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi cinque anni) sale a 2.650 €, con un limite totale annuo di 7.950 €. Ciò fermo restando l’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione, ma non effettivamente versati.
2. TFR e silenzio assenso
Dal 1° luglio 2026 per i nuovi assunti del settore privato viene introdotto il meccanismo dell’adesione automatica a una forma di previdenza complementare collettiva, decorsi 60 giorni dall’assunzione e in assenza di una decisione diversa da parte del lavoratore.
Ecco come funziona:
- assegnazione automatica del lavoratore al fondo pensione previsto dagli accordi o dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- obbligo di contribuzione e data formale di adesione con decorrenza dalla data di assunzione;
- l’adesione automatica non comporta solo la devoluzione del trattamento di fine rapporto (TFR) ma la piena contribuzione, includendo i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore eventualmente previsti dal contratto o accordo collettivo;
- possibilità di recesso entro 60 giorni;
- allocazione in un comparto coerente all’orizzonte temporale dell’aderente e non più in un comparto garantito.
3. Portabilità della contribuzione
Dal 1° luglio 2026 in caso di trasferimento a forma pensionistica individuale il lavoratore potrà continuare a beneficiare del contributo del datore di lavoro. Sono attesi chiarimenti interpretativi e applicativi da parte delle autorità competenti.
4. Maggiori opzioni di prestazione
La Legge di Bilancio aumenta dal 50% al 60% la quota massima che può essere richiesta in forma di liquidazione in capitale. Inoltre, amplia in modo significativo le modalità di erogazione delle prestazioni, introducendo nuove opzioni che richiederanno una attenta valutazione da parte del cittadino nel momento della scelta:
- rendita a durata definita erogata dal fondo pensione, diversamente dalla rendita vitalizia;
- prestazione mediante prelievi programmati;
- erogazione frazionata, simile alla RITA.
I regimi fiscali applicati sono differenziati a seconda della modalità di erogazione:
- rendita a durata definita e prestazione mediante prelievi programmati: 15%, riducibile fino al 9%
- erogazione frazionata: 20%, riducibile fino al 15%.