5.11 Una volta richiesto il Mutuo Risparmio Casa cosa succede con la mia posizione previdenziale complementare? Sono previsti particolari obblighi o vincoli?

Nel periodo intercorrente tra la data di richiesta di concessione del Mutuo Risparmio Casa e la data di stipula del mutuo stesso il richiedente non deve richiedere al fondo pensione alcun tipo di prestazione, anticipazione, riscatto o trasferimento, altrimenti il Mutuo Risparmio Casa non potrà più essere stipulato ed erogato. Nei 18 mesi successivi alla stipula del Mutuo Risparmio Casa il richiedente si obbliga a non richiedere al fondo pensione:

  • un’anticipazione per lo stesso scopo previsto per il Mutuo Risparmio Casa, ad es. anticipazione per acquisto prima casa a seguito di Mutuo Risparmio Casa finalizzato all’acquisto;
  • un riscatto superiore al 50% della posizione previdenziale complementare maturata, ad eccezione del riscatto per i casi di invalidità permanente;
  • il trasferimento ad un fondo pensione non aderente al modello Risparmio Casa. Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato la banca deve provvedere alla risoluzione del contratto di Mutuo Risparmio Casa. Gli aderenti che accedono alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) o alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale o di rendita, non sono soggetti ad alcun vincolo, potendo chiedere le predette prestazioni anche nei 18 mesi successivi alla stipula del Mutuo Risparmio Casa.