Le uniche spese che possono essere previste a carico del mutuatario sono: tasse e imposte previste dalla legge, spese connesse alla stipula e alla registrazione del contratto di mutuo, il rimborso di spese documentate, spese per la costituzione e la cancellazione delle garanzie, spese per il recupero del credito. Le banche convenzionate non possono applicare, per tutta la durata del Mutuo Risparmio Casa, ulteriori spese rispetto all’elenco di cui al punto precedente e in particolare non possono applicare spese che hanno natura retributiva in relazione alle attività svolte dalle banche. Di seguito sono elencate le spese che non possono essere addebitate al richiedente il Mutuo Risparmio Casa:
- spese di istruttoria;
- spese per il rilascio della certificazione sugli interessi passivi;
- spese per la predisposizione/produzione di documenti da parte della banca (es. comunicazioni relative alla trasparenza, copie di documenti);
- spese per l’avviso di scadenza della rata e di sollecito;
- spese di incasso della rata;
- spese di accollo del mutuo;
- spese per le attività della banca legate alla rinegoziazione e ad accordi integrativi;
- spese per l‘invio di comunicazioni (eccezione per le spese postali, che possono essere documentate);
- spese per le attività della banca legate alla sospensione del pagamento delle rate;
- spese per l’estinzione anticipata totale o parziale.