Alla data di erogazione del Mutuo Risparmio Casa il richiedente non deve essere proprietario, nudo proprietario, titolare del diritto di usufrutto o di abitazione di immobili ad uso abitativo nel territorio della Provincia, neppure in quota con il coniuge o con il convivente di fatto o con parenti di primo grado di una delle persone precedentemente elencate, qualora in tal modo risulti una proprietà del 100 per cento.
Ugualmente non lo possono essere la/il coniuge, la/il convivente di fatto o i figli a carico con le medesime predette persone.
In caso di recupero non viene considerato l’immobile oggetto della domanda di mutuo risparmio casa. Invece, vengono considerati eventuali ulteriori immobili.
Rispetto alla nuda proprietà, la causa di esclusione si applica solamente se tale diritto è stato costituito tramite un atto tra vivi nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda.
Inoltre, non viene considerata la nuda proprietà di massimo un immobile ad uso abitativo che si trova nello stesso edificio di quello oggetto del mutuo risparmio casa.