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L’adesione a una forma di previdenza complementare offre importanti benefici fiscali, che abbiamo illustrato nel dettaglio nelle scorse settimane. Nel primo articolo della nostra rubrica abbiamo spiegato come i versamenti effettuati a proprio favore o a favore di familiari fiscalmente a carico in un fondo pensione possano essere portati in deduzione dal reddito complessivo fino a un limite massimo di 5.164,57 € all’anno (https://salto.bz/de/article/20052025/fuenftausendeinhundertvierundsechzig57).
Nell’ultimo approfondimento abbiamo trattato le varie possibilità di anticipazione e i relativi vantaggi fiscali (https://salto.bz/de/article/12062025/funfzehn-steuer). In questo pezzo ci dedichiamo alla tassazione del montante maturato dopo il pensionamento.
Al momento del pensionamento l’importo maturato nel fondo pensione può essere erogato sostanzialmente:
- in forma di capitale oppure
- in forma di rendita pensionistica.
È possibile richiedere anche una forma mista, con un massimo del 50% corrisposto in capitale e la rimanente parte in rendita.
La disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche varia a seconda del settore lavorativo di appartenenza, e quindi, per quanto riguarda il lavoro dipendente, settore pubblico o privato. Per i lavoratori autonomi, liberi professionisti e percettori di altri redditi (es. da proprietà immobiliare o investimenti finanziari), che risultano iscritti a un fondo pensione aperto, viene applicata la stessa disciplina fiscale valida per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Per i dipendenti del settore privato valgono le seguenti regole:
Prestazione in forma di capitale
Per i montanti maturati prima del 2007 è prevista un’imposta minima del 23%. Ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 viene applicata un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il 15° anno, fino a raggiungere un minimo del 9%.
Prestazione in forma di rendita
I montanti maturati prima del 2007 sono soggetti alla tassazione progressiva IRPEF dal 23% al 43%. Ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 viene applicata un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il 15° anno, fino a raggiungere un minimo del 9%.
Per i dipendenti del settore pubblico viene applicata una disciplina fiscale diversa, a seconda che si tratti di erogazione in capitale, in rendita pensionistica, oppure in forma mista.5559740″:240}”>
Prestazione in forma di capitale
Per i montanti maturati fino al 2017 è prevista un’imposta minima del 23%. Ai montanti maturati dal 1° gennaio 2018 viene applicata un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il 15° anno, fino a raggiungere un minimo del 9%.
Prestazione in forma di rendita
I montanti maturati fino al 2017 sono soggetti alla tassazione progressiva IRPEF dal 23% al 43%. Ai montanti maturati dal 1° gennaio 2018 viene applicata un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il 15° anno, fino a raggiungere un minimo del 9%.
A confronto: il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda è soggetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito. Con un reddito lordo annuo medio di 35.000 euro, questa si attesta al 35%.