Contributo previdenza complementare per persone casalinghe (Provincia autonoma di Trento)
É previsto un contributo a sostegno dei versamenti contributivi volontari effettuati dalle persone casalinghe a una forma di previdenza complementare.
A chi è rivolto
Il contributo spetta alle persone casalinghe iscritte a una forma di previdenza complementare che hanno figli/figlie minorenni o familiari non autosufficienti da assistere o hanno compiuto il 55° anno di età.
Come fare
La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI.
Cosa serve
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;
- Condizione economica del nucleo familiare del richiedente non superiore a 30.000 € riferito a un nucleo familiare con un solo componente; nel caso di più componenti aumento del limite di reddito in relazione al numero di componenti secondo la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF.
Cosa si ottiene
A seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, la prestazione varia dal 30% al 50% del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 € annui. In particolare la prestazione spetta nelle seguenti misure:
- 50% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l’importo di 16.000 €;
- 40% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di 16.000 € e non superi l’importo di 22.000 €;
- 30% del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l’importo di 22.000 €.
La prestazione non può essere erogata per più di 10 anni.
La prestazione viene erogata a titolo di rimborso del versamento effettuato.
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da APAPI, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, APAPI provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
Accedi al servizio
La domanda può essere presentata a qualsiasi ente di patronato presente sul territorio oppure all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
Unità organizzativa responsabile
Pagina aggiornata il 22/08/2024, 16:20