Misure compensative per le aziende

Il legislatore ha previsto una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende, volti a compensare il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare che costituisce una fonte di liquidità importante.

A chi è rivolto

Tali misure si applicano alle aziende, i cui dipendenti hanno deciso di destinare il TFR alla previdenza complementare, e anche alle aziende con più di 50 dipendenti (dato rilevato al 31.12.2006 o per le aziende nate successivamente si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività) che devono in ogni caso versare il TFR, non devoluto a una forma pensionistica complementare, al fondo di tesoreria costituito presso l’INPS.

Come funziona

L’art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione:

  • deduzione dal reddito d’impresa pari al 6% per le azienda fino a 50 dipendenti (4% per le azienda sopra i 50 dipendenti) dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
  • esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2 della Legge n. 297/1982), pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito nelle forme pensionistiche complementari;
  • riduzione dei contributi minori (ex D.L. 203/2005), in misura dello 0,28%, tramite l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare).

A queste tre misure espressamente previste dalla normativa va inoltre aggiunto un beneficio indiretto, ovvero la mancata rivalutazione del TFR secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile (1,5% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Nel caso in cui l’azienda versi al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) va ricordato che quest’ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l’impresa.

Come fare

Esempio
Azienda con 10 dipendenti, retribuzioni totali annue 300.000 €, TFR maturato annuo 20.730 €, 100% destinato alla previdenza complementare.

Tipo di intervento Riduzione TFR in azienda TFR nel fondo pensione
Misure di compensazione
Risparmio fiscale (IRES) Riduzione reddito d’impresa 6% del TFR trasferito 0 € 298,51 €1
Esonero del contributo al Fondo di garanzia TFR 0,20% imponibile contributivo 0 € 600 €
Riduzione contributiva ex D.L. 203/2005 0,28% 0 € 840 €
Costi
Rivalutazione TFR 1,5% + 0,75% inflazione2 621,90 € 0 €
Finanziamento per mancato utilizzo TFR 0 € 1.057,23 €3
Totale 1.303,18 €

1 Il costo deducibile è pari a 1.243,80 € (20.730 € x 6%). Tale costo produce un risparmio fiscale per una società di capitali parti a 298,51 € (1.243,80 € x 24%, ossia l’aliquota IRES attualmente in vigore).
2 Ipotesi tasso di inflazione pari al 2% annuo.
3 Interessi passivi, applicando un costo medio del denaro pari al 5,1% come rilevato da Bankitalia nel 2023 per i prestiti alle imprese.

Nell’ipotesi sopra considerata le misure compensative previste permetterebbero di ottenere un beneficio pari a 1.738,51 €, a cui si aggiungerebbe il mancato onere di rivalutazione del TFR di 621,90 €. A fronte dei benefici previsti va anche quantificato il maggior onere che eventualmente deriverebbe dall’accesso dell’azienda ad un credito bancario per compensare il mancato utilizzo del TFR quale forma di finanziamento. Sottraendo l’eventuale maggiore costo di finanziamento pari a 1.057,23 € l’azienda beneficerebbe di una compensazione per il trasferimento del TFR alla previdenza complementare di 1.303,18 €.
Le misure previste appaiono dunque sufficienti a compensare il datore di lavoro, permettendo di ottenerne un beneficio immediato. Qualora il datore di lavoro versi una quota a carico dell’azienda per le adesioni di tipo collettivo (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) tali benefici riducono l’effettivo onere da sostenere.

Contribuzione

Osservatorio contrattuale
Per ogni singolo contratto di lavoro viene presentata una scheda “Note informative e storico contributivo”, con l’indicazione dei Fondi pensione ai quali è possibile aderire, le contribuzioni minime, le eventuali opzioni contributive ed ogni variazione intervenuta con le relative decorrenze.

Le schede sono completate da specifiche sezioni dedicate ai potenziali aderenti, alla base di calcolo della contribuzione ed alle vicende contributive (sospensione per CIG o maternità, “una tantum”, retroattività, regimi particolari: INPS gestione ex INPDAP, ENPAIA, ecc.). Alla scheda informativa segue un indice con l’indicazione di data, livello di contrattazione e fonte del successivo testo normativo.

Osservatorio contrattuale

Contributi aggiuntivi contrattuali
Nel caso di lavoratori già iscritti a un fondo pensione negoziale territoriale (per esempio il Fondo Pensione Laborfonds), qualora un contratto collettivo o una norma di legge preveda un ulteriore contributo del datore di lavoro, tale contributo affluirà allo stesso fondo pensione territoriale al quale il lavoratore è già iscritto.

Nel caso di lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare l’eventuale contributo aggiuntivo è destinato al fondo pensione individuato dal contratto collettivo, finché il lavoratore non si iscriva al fondo pensione territoriale.

Pagina aggiornata il 16/12/2024, 10:13

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