Il Mutuo Risparmio Casa viene concesso in relazione alla prima casa di abitazione del richiedente per le seguenti finalità:
- acquisto nell’ambito di una compravendita, nonché le fattispecie di acquisto in cooperativa o acquisto di immobile in costruzione, qualora la concessione edilizia non sia a nome del richiedente il Mutuo Risparmio Casa, ma, per esempio, a nome di un’impresa edile;
- costruzione (o acquisto in costruzione se l’acquirente porta a termine la costruzione): in tali casi la concessione edilizia deve essere a nome del richiedente il Mutuo Risparmio Casa;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio come definiti dall’art. 59 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 (legge urbanistica provinciale) per i quali sia richiesta una comunicazione di inizio e di fine lavori all’autorità competente comprensiva di dichiarazione del tecnico incaricato (in assenza di comunicazione di inizio e di fine lavori non è possibile accedere al Mutuo Risparmio Casa). In ogni caso il richiedente deve essere proprietario (in caso di recupero e costruzione) o diventare proprietario (in caso di acquisto) dell’immobile. Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto, costruzione o recupero sia gravato da un diritto reale di godimento intestato ad altri (es. usufrutto, diritti di abitazione, oneri di mantenimento) non è possibile richiedere il Mutuo Risparmio Casa.